Competenze, Abilità e Conoscenze. La Certificazione.

Definiamo innanzitutto le parole per poterci orientare meglio nel percorso accidentato della “certificazione” della competenze. La certificazione  è una elemento portante dei processi che definiscono sia la nostra “professione” che la nostra “pratica”.

Dal sito della Regione Lombardia troviamo queste definizioni:

COMPETENZE – Le competenze denotano la mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Esse descrivono la professionalità del soggetto e sono identificate a partire da un’analisi del processo di lavoro nelle sue principali articolazioni per aree di attività definite in rapporto ai risultati. Le competenze sono intese come rappresentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l’investimento cognitivo che deve sviluppare per interpretare le attività.

ABILITA’ – Le abilità costituiscono una dimensione di carattere applicativo, sia che si tratti di abilità operative in senso stretto (ad es. “uso di strumenti di officina”), sia che si tratti di abilità relazionali (ad es. “applicare tecniche di ascolto attivo”) o di abilità cognitive (“applicare tecniche diagnostiche”). Le abilità concernono l’essere in grado di utilizzare specifici strumenti operativi (procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, ecc.) per la realizzazione di un compito. Traducono in atto una procedura formalizzata.

CONOSCENZE – Le conoscenze denotano l’avvenuta acquisizione/memorizzazione di un contenuto (fatti, concetti, regole, teorie, ecc); fanno riferimento alla padronanza mentale, formale, di per sè astratta dall’operatività.

Le competenze possono essere acquisite nei seguenti ambiti:

AMBITO FORMALE – Si intende un contesto istituzionale e formalizzato di acquisizione di competenze (formal learning) specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e finalizzato all’apprendimento, nel quale viene coinvolto l’individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso. Tale contesto, formalmente riconosciuto, è costituito dal sistema dell’Istruzione e dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero dall’insieme di percorsi ed azioni formative erogate dalle Istituzioni ad essi afferenti.

AMBITO NON FORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze che, pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze; a tale contesto la persona partecipa comunque con la finalità prioritaria di apprendere (non formal learning). Rientrano nella fattispecie delle competenze acquisite in contesti non formali, le acquisizioni realizzate in contesti strutturati, organizzati e finalizzati all’apprendimento ma non formalmente appartenenti al sistema di Istruzione e di IFP.

AMBITO INFORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze non predisposto a tale fine (per esempio, acquisisco competenze facendo volontariato), ma che pure determina nella persona che opera in esso lo sviluppo di competenze.

Sulla “certificazione” delle competenze c’è molta con fusione, ad dir poco. Una precisazione parziale ci viene dal Comitato Tecnico Scientifico delle DBN della Regione Lombardia che chiarisce: (vedi il documento integrale)
“La confusione creata da interpretazioni imprecise e a volte, fuorvianti e ingannevoli, divulgate da Enti, Scuole, Associazioni Professionali e altri soggetti, rischia di danneggiare utenti, professionisti e allievi in formazione.
Troppo spesso termini come “Certificazione di Competenza”, “Attestato di Qualità”, “Diploma Professionale”, “Registro Nazionale Operatori”, “Attestazione di Qualificazione”, “Certificazione di Qualificazione Professionale”, “Ente o Professionista Accreditato” ecc., vengono usati a sproposito o in maniera ambigua allo scopo di creare immagini e/o aspettative ingiustificate nell’utenza.
a) Le attività professionali afferenti alle DBN non sono regolamentate e pertanto non necessitano di alcuna abilitazione per l’esercizio dell’attività. Si tratta di attività libere che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene ecc. Tali attività possono essere svolte anche in forma di lavoro subordinato e d’impresa. Pertanto, tutte le iniziative formative che promettono diplomi, attestati o patentini ecc. definiti come “ABILITANTI” sono illegittime quando non vere e proprie truffe ai danni degli utenti.”
…….

Non esistendo diplomi o certificati abilitanti per l’esercizio di attività libere come le DBN, precisiamo che anche le certificazioni UNI, i cosiddetti “patentini CONI” e altre forme di attestazioni non hanno alcun valore abilitante poiché le Discipline Bio-Naturali non sono regolamentate per legge. L’iscrizione a “Registri Nazionali”, “Collegi Internazionali”, “Enti Accreditati dell’Unione Europea”, “Elenchi Professionisti”, “Albi Certificati”, “Provider Autorizzati”, ecc. sono iscrizioni a elenchi che non hanno carattere istituzionale. Qualsiasi associazione, federazione, società, ente ecc. può legittimamente costruire un proprio elenco, albo o quant’altro e pubblicizzarlo, ma si tratta comunque di elenchi o albi privati autoreferenziali. Prova ne è il fatto che l’elenco delle Associazioni Professionali pubblicato sul sito del MISE istituisce una sezione destinata alle: “Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi” e una per quelle che non lo rilasciano. Ma si tratta sempre e comunque di qualità dei servizi e non di qualità degli operatori. Quanto sopra per ristabilire una corretta descrizione della realtà. Detto questo, ci limitiamo a osservare che i Registri Regionali della Lombardia, le Associazioni Professionali iscritte o non iscritte nell’elenco pubblicato dal MISE, le Associazioni di Promozione Sportiva e il sistema di accreditamento dell’UNI sono tutte realtà che hanno ragione di esistere e una propria utilità nel proprio campo e settore. Auspichiamo una serena collaborazione tra tutti questi Enti per favorire la valorizzazione delle DBN nel rispetto dei Cittadini, Consumatori Clienti/Utenti e nella totale veridicità e trasparenza delle informazioni e delle comunicazioni.

La sottile distinzione che il CTS fa della qualità dei servizi dalla qualità degli operatori è parte della semantica legislativa. Come distinguere nella Biodinamica Craniosacrale i servizi che sono direttamente erogati dagli operatori con le loro mani, la loro presenza e senza mediazione alcuna.

Mentre le Associazioni Professionali iscritte al Mise, nei loro statuti sottolineano le competenze e qualità della figura dell’operatore proprio in funzione dei servizi che è tenuto a offrire. L’uovo e la gallina possono possono essere separati dal punto di vista merceologico non da quello funzionale.

Comunque queste sono alcune delle Associazioni Professionali a noi affini, che finora si sono iscritte nel Registro del MISE e che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8). Vedi il sito del MISE.
Lo stesso percorso che vogliamo intraprendere con la costituenda AcsiProf.

A.I.M.I. – Associazione Italiana Massaggio Infantile
Sito web: www.aimionline.it/aimi
APOS – Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu
Sito web: www.shiatsuapos.com
Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale
Sito web: www.integrazionefascialeprofessionale.it
Coordinamento Operatori Shiatsu – C.O.S.
Sito web: www.shiatsucos.com
FISieo – Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
Sito web: www.fisieo.it
F.I.T.T.M.- Federazione Italiana Traditional Thai Massage
Sito web: www.fittm.it
Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali – OTTO
Sito web: www.ottoitalia.org
PRAI – Professionisti Reiki Associati Italia
Sito web: www.professionistireiki.it

Abbiamo due strade davanti e data l’attuale situazione non sono in contraddizione tra loro, costituiscono  una sorta di doppio binario:

Quello che attraverso l’Associazione Professionale (vedi anche la nostra pagina sul Blog di AcsiProf ) rilascia un attestazione di Qualità ai sensi della legge 4/2013 che si è preoccupata chiaramente della tutela dell’utente consumatore come si evince dall’articolo 2 comma 1: 1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.“

Quella della possibilità offerta dalla Regione Lombardia con la “Certificazione di Competenze Regionale”. Noi stessi come ACSI lo stiamo proponendo http://www.acsicraniosacrale.it/events/attestato-di-competenza/  La competenza certificata è: “Effettuare trattamenti – consulenze con tecniche di biodinamica finalizzati alla piena espressione della vitalità della persona” riportata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione Lombardia nella sezione competenze Libere e Indipendenti.

L’acquisizione dell’ATTESTATO DI COMPETENZA è un passo importante per un Operatore in Biodinamica Craniosacrale, significa passare da una certificazione privata ad una certificazione pubblica.

La competenza certificata è: “Effettuare trattamenti – consulenze con tecniche di biodinamica finalizzati alla piena espressione della vitalità della persona” riportata nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione Lombardia nella sezione competenze Libere e Indipendenti.

Mentre occorre chiarire che l’attestato non ha valore abilitante all’esercizio della professione in quanto la professione dell’operatore in biodinamica (come per quelle relative a tutte le discipline bionaturali) non è soggetta a normative (leggi o altri atti dello stato) che, oltre a individuare la figura professionale,  stabiliscano l’obbligatorietà dell’iter formativo per l’esercizio di una specifica attività professionale.

L’attestato di competenza è referenziato al sistema EQF (European Qualification Framework) al livello 4, è scritto in 4 lingue e valido in tutta l’Europa. Per ulteriore informazione il livello EQF proposto è di livello 4 su una scala da 1 a 8 (corrisponde circa ad un Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore) vedi  wikipedia.

Standard Professionali della Regione Lombardia 

Conoscenze 

Modelli culturali di riferimento della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
Metodologie e tecniche della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici
Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”

Abilità 

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli culturali di riferimento
Utilizzare procedure e tecniche libere e codificate per trattamenti/consulenze di della biodinamica craniosacrale intesa come ascolto, contatto manuale e percezione dei ritmi biodinamici Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto con il cliente
Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione col cliente
Applicare la regolamentazione di riferimento

Fine (prima parte).

a cura di Maderu Pincione

 

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