Il sistema di certificazione delle competenze

certificate

Il quadro normativo di riferimento – delineato dalla legge n. 92/2012, dal decreto legislativo n. 13/2013 e dal decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 – recepisce la prospettiva europea dell’apprendimento permanente, come qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale ed occupazionale.

La flessibilità nel mercato del lavoro comporta per ogni persona la necessità di cambiare attività professionale e di apprendere, conseguentemente, nuove competenze.

Nella prospettiva dell’apprendimento permanente la certificazione delle competenze diviene una priorità strettamente connessa con il Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni Professionali. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze consente al singolo di vedersi valorizzato e riconosciuto quanto acquisito nelle diverse fasi di vita e nei vari contesti (istruzione e formazione, lavoro, esperienze), purché attestato, validato e certificato secondo procedure pubbliche.

Il sistema di certificazione delle competenze di Regione Lombardia, coerente con gli standard del sistema nazionale, permette ad ogni persona di valorizzare la propria professionalità in termini di competenze acquisite durante tutto l’arco della vita e garantisce, in prospettiva, la spendibilità di quelle certificate con attestato di competenza regionale, anche a livello nazionale ed europeo.

In Regione Lombardia il sistema si attesta su procedure che garantiscono gli standard minimi nazionali attraverso le fasi di identificazione, valutazione, attestazione da parte di soggetti pubblici e privati accreditati prioritariamente, che al termine del processo rilasciano l’attestato di competenza regionale. Tali attestati possono afferire esclusivamente a profili professionali e competenze previste nel QRSP, hanno valore ‘pubblico’ ma non sono abilitanti all’esercizio di attività professionale.

Infatti il valore abilitante dell’attestato è stabilito esclusivamente per le professioni normate da legge o altro atto dello Stato, che nell’individuare la figura professionale stabilisce l’obbligatorietà della formazione per l’esercizio di una specifica attività professionale.

Nel QRSP è prevista una sezione specifica dedicata alle FIGURE REGOLAMENTATE/ABILITANTI.

La Direzione Generale IFL, in raccordo con le direzioni competenti per materia, ha stabilito standard formativi e completato quelli professionali dei percorsi formativi relativi a figure professionali, regolamentate da leggi o atti nazionali e/o Accordo in Conferenza Stato-Regioni. Ciascun percorso formativo, che risponde agli standard minimi così definiti, è valido ai fini dell’abilitazione professionale su tutto il territorio nazionale e permette di accedere all’esercizio della specifica attività professionale, anche attraverso l’iscrizione ad appositi elenchi/Albi/registri.

Infatti in taluni casi tale formazione obbligatoria costituisce uno dei requisiti ai fini dell’iscrizione ad Albo, Registro o Elenco, come stabilito dalla specifica normativa nazionale.

Gli enti accreditati all’Albo dei servizi di istruzione e formazione professionale possono certificare competenze acquisite in ambito formale attraverso la realizzazione di percorsi formativi strutturati; mentre gli enti accreditati all’Albo dei servizi al lavoro possono certificare le competenze acquisite in ambito non formale e informale.