Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in …., con codice fiscale ……… l’associazione professionale denominata: ACSI – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI BIODINAMICA CRANIOSACRALE ITALIA. Una eventuale variazione di sede successiva, nell’ambito dello stesso comune, non comporterà la variazione dello statuto ma potrà essere semplicemente comunicata all’agenzia delle entrate con modello apposito telematico.

1.2 Per esigenze di abbreviazione e quando è ammesso dalla legge, la denominazione potrà essere indicata nella forma ridotta di: ACSI

Art. 2 Oggetto

2.1 L’Associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza e la valorizzazione delle competenze degli operatori e formatori della Biodinamica Craniosacrale, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. Inoltre, attraverso l’attività istituzionale, vuole tutelare la crescita quantitativa e qualitativa della Biodinamica Craniosacrale, dei suoi operatori, dei formatori e della sua applicazione come professione non organizzata in ordini o collegi.
2.2 Definizione di Biodinamica Craniosacrale: “La Biodinamica Craniosacrale è una disciplina autonoma manuale che si avvale di un contatto delicato in diverse zone del corpo e si esprime attraverso l’ascolto e l’interazione con i ritmi biodinamici, per facilitare la vitalità e sostenere le risorse innate del soggetto ricevente. I ritmi biodinamici sono l’espressione della forza vitale del Respiro della Vita, creatrice intelligente che permea l’intera matrice energetica dell’individuo”.
2.3 Si definisce Operatore in Biodinamica Craniosacrale quel professionista che applica la disciplina della Biodinamica Craniosacrale con modalità che prevedono:
• L’approccio globale alla persona;
• L’utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali;
• La valorizzazione delle risorse vitali del soggetto;
• La assenza di finalità terapeutica, estetica o sportiva.
2.4 Si definisce Formatore in Biodinamica Craniosacrale quel professionista che:
• Avendo acquisito competenze nella pratica della Biodinamica Craniosacrale, le ha praticate a lungo, maturando una consolidata esperienza ed è in possesso di competenze didattico/formative tali da consentirgli la gestione di un percorso formativo in Biodinamica Craniosacrale.

Art. 3 Finalità
Le finalità dell’Associazione sono:
3.1 Tutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa l’attività di rappresentanza degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale;
3.2 Identificare e codificare le caratteristiche ed i profili professionali necessari e sufficienti per l’accettazione e l’inserimento nei propri elenchi degli Associati per evidenziarne la professionalità, valorizzarne le competenze e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza e per tutelare la qualità della professione che applica la Biodinamica Craniosacrale;
3.3 Rilasciare agli associati l’Attestato di Qualità e Qualificazione professionale come da Art.7, punto 1, comma C), L. 4/2013;
3.4 Promuovere tra gli Associati lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorarne la preparazione professionale e l’aggiornamento continuo, organizzando incontri, seminari, convegni, corsi, stage, e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica finalizzata sia all’autopromozione, sia per migliorare la qualità dei servizi forniti ai consumatori, sia agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
3.5 Valorizzare sotto il profilo culturale, tecnico e deontologico la professionalità dell’Associato, organizzando, stimolando e sostenendo ogni iniziativa tendente alla formazione anche permanente e all’aggiornamento professionale degli Associati;
3.6 Vigilare sull’osservanza da parte degli Associati della normativa vigente e di tutti i doveri di correttezza, come previsto nel Codice Deontologico e di Condotta, assumendo, quando doverose e necessarie, iniziative censorie e disciplinari nei confronti degli Associati ed esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli Associati ovvero tra i singoli Associati e terzi;
3.7 Prestare servizi agli utenti per una corretta divulgazione ed una completa informazione sulla disciplina della Biodinamica Craniosacrale e sull’esercizio della professione dell’Operatore in Biodinamica Craniosacrale e del Formatore in Biodinamica Craniosacrale;
3.8 Perseguire le finalità come definite dal presente articolo anche mediante attività editoriali in proprio e partecipazioni ad attività editoriali, sia attraverso il settore della carta stampata che in tutti gli altri settori della comunicazione;
3.9 Curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi nei vari stati europei, o affiliare altre organizzazioni;
3.10 Promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori della professione rappresentata, che abbiano obiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, nonché acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo statuto;
3.11 Garantire la corretta informazione al pubblico attraverso uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
3.12 Partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia della professione rappresentata e alla sua diffusione o che possano risultare produttive agli Associati sul piano dell’esercizio della professione;
3.13 Collaborare e/o cogestire attività e strutture con altre categorie professionali in discipline bio naturali;
3.14 Fondare, aderire e/o partecipare ad altre associazioni, federazioni, consorzi, associazioni temporanee di scopo e/o di impresa e/o altre aggregazioni che siano finalizzate, si rendano necessarie o siano utili allo sviluppo del lavoro e dell’attività professionale nel settore;
3.15 Fornire a tutti gli associati una copertura assicurativa le cui caratteristiche sono contenute nel Regolamento;
3.16 L’Associazione, inoltre, potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore e/o Aspiranti Associati, e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva;
3.17 Promuovere, nelle sedi opportune il riconoscimento giuridico della Biodinamica Craniosacrale;

  • Art. 4 Gli Associati

    4.1 Sono Associati tutte le persone fisiche che, in possesso dei requisiti definiti nello Statuto e nel Regolamento, fanno domanda di iscrizione e che vengono ammessi all’Associazione. Possono inoltrare richiesta di iscrizione, i residenti in Italia, nati:
    a) prima dell’anno 1995 se hanno soddisfatto la scuola dell’obbligo o percorso formativo equipollente;
    b) dall’anno 1995 in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

    4.2 Gli Associati si dividono in due categorie Operatori e Formatori che a loro volta sono suddivisi nelle sezioni Ordinari e Attestati.
    4.2.1 Operatori Ordinari sono coloro i quali, avendo completato l’iter formativo, hanno superato la valutazione prevista dal Regolamento per l’inserimento nell’Elenco degli Operatori Ordinari dell’Associazione.
    4.2.2 Operatori Attestati sono coloro i quali avendo tutti i requisiti previsti per gli Operatori Ordinari hanno presentato la domanda prevista dal Regolamento dell’Associazione per il rilascio dell’Attestato di Qualità dei servizi ed ottenuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo. L’Elenco degli Operatori in Biodinamica Craniosacrale Attestati (EOBCA) è per legge pubblico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4
    4.2.3 Formatori Ordinari sono quegli Operatori in Biodinamica Craniosacrale che, in possesso dei requisiti di formazione, sono stati accettati dal Consiglio Direttivo, avendo tutti i requisiti previsti e hanno soddisfatto quanto previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento.
    4.2.4 Formatori Attestati sono coloro i quali avendo tutti i requisiti previsti per i Formatori Ordinari hanno soddisfatto quanto previsto dal Regolamento ed hanno presentato apposita domanda per il rilascio dell’Attestato di Qualità dei servizi ed ottenuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo. L’Elenco dei Formatori in Biodinamica Craniosacrale Attestati (EFBCA) è pubblico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4

    4.3 I richiedenti devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione facendone richiesta scritta, specificando in quale categoria professionale (operatore, formatore) vogliono confluire.

    4.4 La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione sono rimesse al giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’aspirante socio che veda rifiutata la propria accettazione può ricorrere al giudizio all’Assemblea dei soci nella prima assemblea prevista. Il giudizio dell’Assemblea è inappellabile.

    4.5 Costituisce motivo di non accettazione della domanda del richiedente l’aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi.

    4.6 I nuovi Associati acquistano tale qualità all’atto della loro iscrizione sul Libro degli Associati e negli elenchi delle rispettive categorie e sezioni. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione scritta al richiedente.

    4.7 L’iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci possono partecipare alle attività sociali relative alla propria categoria, godono del diritto di elettorato attivo e passivo e sono obbligati in ugual misura all’obbligo del pagamento delle quote associative.

    4.8 Gli Associati sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa.

    4.9 La definizione dei requisiti, dei parametri e delle modalità che determinano l’accettazione dei Soci e l’inserimento nelle diverse categorie di Associati sono stabilite nel Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati.

    4.10 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea ordinaria degli Associati.

Art. 5 Obblighi degli Associati
5.1. Ogni iscritto è tenuto:
1. ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento;
2. ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
3. ad accettare ed osservare il Codice Deontologico e di Condotta approvato dall’Assemblea;
4. a curare il continuo aggiornamento professionale come previsto e definito dai Regolamento.

Art. 6 Quote associative
6.1 Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché l’eventuale quota integrativa ove prevista. La quota associativa non è trasmissibile, rivendicabile o rivalutabile. Nello specifico, lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Art. 7 Provvedimenti disciplinari
7.1 Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi indicati nel presente Statuto, o contenuti nel Regolamento o dal Codice Deontologico e di Condotta, sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti nei documenti di cui sopra.

Art. 8 Perdita della qualità di Associato
8.1 Si perde la qualità di Associato per:
a) Dimissioni volontarie, qualora l’Associato comunichi con raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata), email o fax la volontà di rinunciare allo status di Associato. Le dimissioni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione.
b) Mancato versamento della quota sociale annuale. Qualora il socio abbia mancato di versare la quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento, verrà sollecitato in tal senso tramite comunicazione via mail. Qualora non versi la quota sociale annuale dopo giorni 7 dal sollecito o non giustifichi la sua mancanza, tale gesto verrà interpretato quale volontà di recedere dallo status di socio.
c) Espulsione, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni dell’Associato generino gravi conflitti e/o situazioni d’incompatibilità tra l’Associato e l’Associazione, le sue finalità e/o la sua struttura organizzativa, giuridica, finanziaria e/o istituzionale. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, inoltre può essere proposta dal Collegio dei Probiviri per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano deontologico e di condotta, su segnalazione di un Associato, di un non Associato e/o d’ufficio. L’Associato espulso ha la possibilità di appellarsi all’Assemblea alla prima scadenza utile, restando nel frattempo sospeso.
d) Morte dell’Associato. La qualità di Associato è strettamente personale e non può essere trasferita ai propri eredi.

8.2 La perdita della qualità di Associato, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 9 Riesame
9.1 Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, l’Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Collegio dei Probiviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell’Associato.

Art. 10 Rapporti con Enti di Formazione Convenzionati
10.1 L’Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private, di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l’Associazione, sia in relazione ai principi generali che agli standard minimi di formazione, che alle modalità di valutazione.
10.2 Gli enti di formazione potranno essere di qualsiasi natura giuridica, comprese le associazioni e le persone fisiche.
10.3 L’Associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell’iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti di Formazione Convenzionati, validare le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall’Associazione e/o inserendole nella propria attività di formazione permanente.
10.4 L’Associazione eserciterà con la Commissione Tecnico Scientifica una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l’idoneità.
10.5 Il rapporto con gli Enti di Formazione si crea attraverso la sottoscrizione congiunta di una Convenzione ad opera del Presidente su approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Le Sedi Regionali
11.1 L’Associazione promuove l’istituzione di sedi regionali su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea.
11.2 In ogni sede regionale viene nominato un Responsabile che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
11.3 Tutti gli elementi informativi delle sedi regionali sono pubblicati nel sito web dell’Associazione.

Art. 12 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea degli Associati
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• La Commissione Tecnico Scientifica
• Il Collegio dei Probiviri
• Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto.

Art. 13 Assemblee degli Associati
13.1 Le Assemblee degli Associati si distinguono in Ordinarie e Straordinarie.
13.2 Le Assemblee Straordinarie sono quelle indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono Ordinarie tutte le altre. Le Assemblee Straordinarie sono convocate tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% dei Soci.
13.3 Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento della stessa.
13.4 L’Assemblea Ordinaria ha la facoltà di approvare il Regolamento ed il Codice Deontologico e di Condotta predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione, può proporre all’Assemblea di modificare le norme contenute nel Regolamento e nel Codice Deontologico e di Condotta.
13.5 Le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, di cui al punto precedente, entrano in vigore immediatamente dopo la relativa delibera da parte dell’Assemblea degli Associati alla prima Assemblea Ordinaria utile.

Art. 14 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
14.1. Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luoghi diversi da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’Assemblea degli Associati. È prevista la possibilità di assemblea tramite mezzo informatico.
14.2 Le Assemblee possono svolgersi anche con Associati dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, di percepire adeguatamente gli argomenti oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
14.3 L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’organo di Amministrazione ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità e deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro non oltre quattro mesi dalla fine dell’anno sociale precedente, per sottoporre all’esame degli associati:
1. Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo;
2. Il Rendiconto economico preventivo;
3. La Relazione Annuale del Presidente sull’attività associativa, sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
4. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto;
5. Gli altri argomenti all’ordine del giorno.
14.4 Nel caso l’Assemblea degli Associati venga richiesta da almeno un decimo dei Soci con richiesta motivata, essa deve essere convocata entro 60 giorni dalla ricezione della domanda (Codice civile, Libro Primo, Titolo II Delle Persone Giuridiche, Capo II, Dispositivo dell’art. 20).
14.5 La convocazione dovrà essere spedita o inviata, con adeguate modalità e mezzi che assicurino l’avvenuta ricezione, entro e non oltre 10 giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria; 20 giorni in caso di Assemblea Straordinaria.
14.6 La convocazione sarà pubblicata anche sul sito internet dell’Associazione.
14.7 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione; la data e l’ora della seconda convocazione non potrà essere fissata nella stessa data dell’adunanza della prima convocazione.
14.8 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati alla data dell’adunanza ed in regola col pagamento della quota associativa ed ogni altro adempimento sociale.
14.9 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d’età. In apertura della riunione si procede alla nomina di un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul libro delle Assemblee.
14.10 In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione, nel qual caso si applica quanto previsto dall’Art. 21 del Codice Civile. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.
14.11 Ogni Associato intervenuto ha diritto a un voto. Nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Associato può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di due deleghe.
14.12 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma deliberata dall’Assemblea stessa all’occorrenza. Il Consiglio Direttivo può prevedere, inoltre, la possibilità di utilizzare mezzi alternativi per consentire la votazione anche a distanza.
14.13 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 Funzioni dell’Assemblea
15.1. L’Assemblea, organo deliberativo dell’Associazione, assolve alle seguenti funzioni:
1. Fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
2. Ratifica i requisiti di appartenenza all’Associazione;
3. Approva o ratifica il Codice Deontologico e di Condotta;
4. Approva o ratifica il Regolamento;
5. Nomina e revoca il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, fissandone il numero dei membri. La durata delle cariche è di tre anni;
6. Delibera su tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
7. Assume ogni altra deliberazione in materia di interesse associativo;
8. Approva annualmente il Rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’Associazione;
9. Approva annualmente il Rendiconto economico preventivo,
10. Delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione, sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell’Associazione;
11. Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
12. Si esprime sull’appello dell’aspirante socio che non sia stato accettato o del socio che sia stato escluso.
13. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
14. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
15. Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
16. Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 16 Consiglio Direttivo
16.1 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
1. Delibera l’ammissione e l’espulsione degli Associati;
2. Cura la tenuta degli Elenchi degli Associati e provvede all’aggiornamento;
3. Determina l’ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e lo stato di morosità dell’Associato;
4. Cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
5. Vigila sull’osservanza di tutte le disposizioni emanate dall’Assemblea in materia di interesse associativo;
6. Predispone il programma operativo ed approva il Rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
7. Cura la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione in conformità ai fini statutari;
8. Nomina la Commissione Tecnico Scientifica;
9. Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati e terzi;
10. Istituisce le Sedi Regionali.
16.2 Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 2 e 8, oltre che dal Presidente, nomina al proprio interno il Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
16.3 Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in base alle deleghe o incarichi conferitigli, rappresenta l’Associazione in caso di:
1. Assenza del Presidente su delega dello stesso;
2. Manifesta impossibilità ad operare da parte del Presidente per cause oggettive o soggettive.
16.4 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può decidere di avvalersi, per il ruolo di Segretario, di personale esterno all’Associazione, dietro mandato professionale. Il Segretario ha il compito redigere il verbale delle Assemblee e dei Consigli Direttivi ed annotarli negli appositi libri.
16.5 Il Tesoriere:
1. È responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
2. Ha la responsabilità della gestione di cassa, amministrativa, contabile, fiscale;
3. Redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un commento di carattere tecnico e finanziario;
4. Redige il Rendiconto economico preventivo;
5. Può delegare parte dei propri compiti ad altri Consiglieri per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.
6. Il Consiglio Direttivo può decidere di avvalersi, per il ruolo di Tesoriere, di personale esterno all’Associazione, dietro mandato professionale.
16.6 Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Tecnico Scientifica e ha la facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
16.7 Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

Art. 17 Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo è convocato, con modalità e mezzi che attestino l’adeguata ricezione, da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno dieci (10) giorni prima della data fissata.
17.2 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i suoi componenti dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di constatare la regolare costituzione del Consiglio Direttivo, di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
17.3 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’ordine del giorno può essere modificato e/o integrato fino a sette giorni prima della data fissata.
17.4 Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo (incluse le assenze giustificate). Il Presidente ha diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Direttivo e viene conteggiato ai fini della regolare costituzione della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
17.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
17.6 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto sarà sostituito cooptando dal primo dei candidati non eletti.
17.7 Per ragioni di urgenza, semplificazione e funzionalità, è facoltà del Presidente sollecitare, con altre modalità, l’esame e/o l’approvazione di determinati argomenti da parte del Consiglio Direttivo. Le modalità sono definite nel Regolamento.
17.8 Le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno la metà dei Consiglieri determinano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. I Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 Il Presidente dell’Associazione
18.1 Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.
Inoltre:
1. Presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l’ordine del giorno;
2. Stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno delle Assemblee degli Associati;
3. In caso di assenza delega la rappresentanza dell’Associazione al Vice Presidente;
4. Assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo; può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere parte delle attribuzioni che gli competono.

Art. 19 La Commissione Tecnico Scientifica
19.1 La Commissione Tecnico Scientifica ha il compito di:
1. Identificare e codificare le caratteristiche e i livelli qualitativi necessari e sufficienti per l’iscrizione degli operatori e dei formatori all’Associazione, in sintonia ed in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
2. Programmare e gestire l’attività di formazione permanente (aggiornamento professionale, approfondimento tecnico, arricchimento culturale, ecc.), in sintonia ed in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
3. Organizzare e gestire le attività di valutazione previste dal Regolamento dell’Associazione per le rispettive sezioni di appartenenza.

19.2 La Commissione Tecnico Scientifica è composta da un numero variabile (da un minimo di 3 ad un massimo di 5) di componenti di comprovata esperienza e professionalità secondo i parametri e con le modalità stabilite nel Regolamento e dalle delibere emanate dall’Assemblea.
19.3 I componenti della Commissione Tecnico Scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Tecnico Scientifica nomina, al proprio interno, un Coordinatore.

Art. 20 Il Collegio dei Probiviri
20.1 Il Collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell’Associazione.
20.2 Il Collegio dei Probiviri, inoltre:
• Interviene, su richiesta dell’interessato, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
• Istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di un Associato o per iniziativa propria, procedimenti disciplinari a carico degli Associati per comportamenti, atti e/o omissioni sul piano etico, morale e/o deontologico.
20.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea.

Art. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti
21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
21.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri eletti dall’Assemblea, lo stesso elegge al proprio interno un Presidente il quale dovrà essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.

Art. 22 Incompatibilità
22.1 Sono incompatibili tra loro tutte le cariche elettive degli organismi dell’Associazione.

Art. 23 Gratuità delle cariche
23.1 Tutte le cariche elettive si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica.
23.2 In deroga al punto precedente, l’incarico assegnato al Collegio dei Revisori, al Segretario e al Tesoriere non è a titolo gratuito se assunto da professionisti esterni.

Art. 24 Scadenza degli esercizi sociali
24.1 Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 Patrimonio
25.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

25.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 Durata dell’Associazione
26.1 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 27 Scioglimento dell’Associazione
27.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori attribuendone i relativi poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Clausola finale
28.1 Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e di Condotta e le leggi vigenti in materia.

Il primo Statuto dell’Associazione, approvato dai Soci Fondatori, è stato registrato il …..
Lo Statuto qui pubblicato, è l’ultima versione, approvata il 13 Ottobre 2022 durante l’Assemblea Straordinaria dagli Associati.