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Associazione CranioSacrale Italia A.CS.I.
Statuto
Modifica dello statuto precedente registrato in data 15.02.2011 al n. 708 Serie 1T
Titolo I Denominazione
Articolo 1
E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative (art. 14 e seguenti del codice civile), una libera Associazione a carattere nazionale, riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, con finalità culturali, di promozione di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di tutela della categoria degli associati, costituita da persone che accettano le norme stabilite nel presente Statuto, denominata:
“Associazione CranioSacrale Italia, A.CS.I.”
Articolo 2
Essa ha sede legale e amministrative in provincia di Pavia
È consentito il trasferimento di una o di entrambi le sedi, nell’ambito del territorio della provincia di Pavia senza dover modificare il presente statuto.
Il trasferimento dovrà essere subordinato ad apposito verbale del Consiglio Direttivo..
Dell’avvenuto trasferimento, nei sensi di cui sopra, sarà data comunicazione alla competente autorità di vigilanza.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta con possibilità di proroga per periodi di dieci anni ad insindacabile giudizio dell’Assemblea Generale dei Soci.
Titolo II – Scopi
Articolo 4
L’Associazione è un’istituzione culturale apartitica e aconfessionale, senza scopi di lucro.
Lo scopo dell’Associazione è di promuovere lo studio e la diffusione della disciplina CranioSacrale, secondo le tecniche originate dagli studi di William G. Sutherland, e di contribuire allo sviluppo globale della persona attraverso la conoscenza dell’individuo anche mediante la promozione di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nonché di rappresentare gli associati.
Finalità
Articolo 5
Le finalità dell’Associazione sono:
1- Organizzare gli Operatori CranioSacrale per favorirne il confronto e lo scambio culturale tra i Soci;
2- Sviluppare l’Associazione come un organismo etico, responsabile e professionale;
3- Stabilire e sostenere un Codice Deontologico della Associazione ovvero l’insieme dei doveri inerenti la vita associativa ;
4- Contribuire alla diffusione della pratica CranioSacrale fra gli operatori del settore e del pubblico in generale.
5- Curare la divulgazione della pratica CranioSacrale e delle sue caratteristiche specifiche.
6- Agire come centro di stimolo per promuovere ed incentivare la ricerca e lo sviluppo della pratica CranioSacrale attraverso l’organizzazione di convegni, riunioni, “stage” a livello locale, nazionale e internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.
7- Promuovere tra i membri lo scambio culturale e di documentazioni necessarie a migliorare la preparazione culturale e l’aggiornamento.
8- Promuovere le attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Articolo 6
L’Associazione per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 5 provvederà ad intrattenere rapporti e relazioni con fonti scientifiche, associazioni, fondazioni, federazioni, istituti, giungendo anche, qualora sia ritenuto opportuno dall’Assemblea Generale dei Soci, ad affiliazioni o gemellaggi con Enti che siano indirizzati verso i medesimi scopi sociali od assimilabili ad essi.
Articolo 7
L’Associazione provvederà ad intrattenere rapporti e relazioni con tutte le Associazioni similari a livello nazionale ed internazionale, basandosi sul concetto di riconoscimento reciproco.
Articolo 8
Per il conseguimento dello scopo Sociale, l’Associazione potrà intraprendere iniziative di carattere culturale e qualora necessiti anche di carattere commerciale.
Titolo III – I Soci
Articolo 9
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che richiedono di farne parte, condividono gli scopi fissati dallo Statuto, si impegnano ad osservare gli eventuali regolamenti ed eseguono il versamento della quota associativa.
La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione sono rimesse al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Costituisce in ogni caso motivo di non accettazione della domanda di iscrizione l’aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano valutate incompatibili dal Consiglio Direttivo con lo spirito e le finalità dell’Associazione.
I Soci si distinguono in “Soci istruttori , “Soci qualificati, “Soci Ordinari”, “Soci Sostenitori”, i quali devono essere in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 24.
La distinzione sopra effettuata ha unicamente valenza interna all’Associazione.
In ogni caso la qualifica di socio si acquista con l’iscrizione alla associazione stessa. L’iscrizione si intende a tempo indeterminato. Non è ammessa l’iscrizione per periodi temporanei.
Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto pieno di voto in assemblea e sono tenuti al pagamento delle quote associative.
In ogni caso l’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta scritta.
I soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota associativa.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
Elenco Associati
Articolo 10
I Soci in regola con le norme di iscrizione previste dal presente Statuto saranno inseriti nell’elenco dei Soci con la specifica del gruppo di appartenenza ( Soci istruttori , Soci qualificati, Soci Ordinari, Soci Sostenitori).
L’Associazione provvederà ad aggiornare e conservare l’elenco dei Soci ed eventualmente alla sua pubblicazione.
Obblighi dei Soci
Articolo 11
Ogni iscritto è tenuto:
– ad osservare le norme del presente Statuto e dei suoi regolamenti;
– ad accettare ed osservare il Codice Deontologico dell’Associazione di cui all’art.5 comma 1 numero 3 approvato dall’Assemblea ordinaria;
– ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, culturale , ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
– curare il continuo aggiornamento culturale, anche partecipando alle iniziative promosse dall’Associazione come da specifico regolamento;
– a versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo (art. 24);
– a versare le contribuzioni integrative che, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali, per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate, vengano stabilite dal Consiglio Direttivo su autorizzazione dell’Assemblea;
– a dichiarare l’interesse per una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dell’attività svolta.
La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile.
Tutti i soci maggiorenni, se in regola con i versamenti e non sospesi o esclusi/decaduti, hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:
- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario ovvero del bilancio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d) il diritto a poter usufruire dei servizi resi dall’Associazione.
Tutti i soci, in regola con le norme del presente statuto, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e hanno a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell’Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto anche delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.
Rientra inoltre nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
– sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
– tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
Il socio potrà, inoltre, liberamente e volontariamente offrire anche gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dell’attività istituzionale e dei servizi alla stessa connessi, necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
Quote Associative
Articolo 12
Ogni Socio dovrà versare la quota associativa nei termini e nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall’Assemblea a stabilire.
Provvedimenti Disciplinari
Articolo 13
Qualora il socio venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, dal Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura, la sospensione temporanea o, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà all’Assemblea l’esclusione o la decadenza.
Perdita della qualità di Socio
Articolo 14
Si perde la qualità di Socio per:
- a) causa di morte;
b) dimissioni o recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
c) mancato versamento entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del contributo associativo;
d) esclusione/ decadenza
e) l’aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia valutato dal Consiglio Direttivo incompatibile con lo spirito e le finalità dell’Associazione.
Esclusione e decadenza
Articolo 15
L’esclusione e la decadenza dalla qualifica di socio, può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all’Associazione, su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri all’Assemblea.
La richiesta di esclusione e decadenza sarà prima vagliata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all’Assemblea perchè deliberi in merito.
Il termine per l’emissione della delibera da parte dell’Assemblea rimane fissato in 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della richiesta di esclusione..
L’esclusione e decadenza ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al regolamento associativo.
Riesame
Articolo 16
Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di esclusione e decadenza, o, venuta meno la sua causa, il Consiglio Direttivo può deliberare la riammissione del socio.
Recesso e rinuncia
Articolo 17
Il recesso dalla qualifica di Socio deve essere comunicato in forma scritta dall’associato entro il termine di trenta giorni dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa.
In ogni caso il mancato versamento della quota associativa superiore ai 90 (novanta) giorni, dal termine previsto dal Consiglio Direttivo, è automaticamente considerato manifestazione di volontà di recesso volontario e quindi atto di rinuncia alla qualifica di socio/associato.
Titolo IV – Organi Sociali
Articolo 18
Gli Organi Sociali sono:
- Assemblea dei Soci
2. Comitato Scientifico Didattico
3. Consiglio Direttivo
4. Presidente
5. Collegio dei Probiviri
6. Revisori dei Conti
Assemblea dei Soci
Articolo 19
L’Assemblea dei Soci, quale organo sovrano di governo dell’Associazione, può essere ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.
Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
L’Assemblea ordinaria approva il regolamento nonché il Codice Deontologico dell’Associazione di cui all’art. 5 comma 1 numero 3 predisposti dal Consiglio Direttivo. Successivamente può modificarli su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Articolo 20
Le Assemblee, che potranno tenersi anche in luogo diverso da quello della Sede Sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’Assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla deliberazione dei Soci:
- a) il rendiconto (utilizzando anche la forma di bilancio nelle sole sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell’anno precedente;
b) il rendiconto preventivo dell’anno corrente (utilizzando anche la forma di bilancio);
c) la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo sull’attività associativa e sull’andamento morale e economico dell’Associazione;
d) la relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori, se esistente;
e) gli altri argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro un mese dalla richiesta scritta, inviata per posta ordinaria o via fax, da almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.
L’Assemblea si considera altresì validamente costituita anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti gli associati e la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti se nominato.
Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal elenco dei Soci, o mediante pubblicazione sul sito “web” dell’Associazione, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell’Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà essere effettuata anche nello stesso giorno della prima convocazione.
Nei casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo, anche via fax o posta elettronica o con avviso pubblicato sul sito “web” dell’Associazione almeno il giorno prima dell’adunanza.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che risultano iscritti nell’elenco dei Soci, in regola con i versamenti delle quote e con le norme del presente statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da persona, nominata dall’Assemblea medesima. Il Presidente nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale da riportare sul Libro delle Assemblee.
Nel verbale dell’Assemblea devono risultare annotati:
- a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea;
b) l’elenco degli argomenti discussi;
c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
d) le dichiarazioni, da riportare in forma succinta, di cui venga espressamente richiesta l’annotazione con indicazione del nome del richiedente;
e) quant’altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
Le delibere, sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate, in prima convocazione, qualora siano intervenuti in proprio o per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere sia in prima che seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice (50%) degli intervenuti, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di intervento nell’Assemblea e diritto di voto e può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro socio.
L’eventuale normativa relativa alla regolamentazione delle deleghe è riportata nel regolamento dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:
- a) decide le linee generali della politica associativa;
b) determina i requisiti di appartenenza all’Associazione;
c) approva il Codice Deontologico della Associazione di cui all’art.5 comma 1 numero 3;
d) elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei membri, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e decide se nominare il Revisore o il Collegio dei Revisori. La durata delle cariche è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, in difetto, si intendono della durata di anni due;
e) approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
f) assume ogni altra deliberazione in materia relativa all’Associazione;
g) delibera l’esclusione/decadenza e la riammissione dei Soci;
h) approva annualmente il rendiconto economico dell’Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla Legge;
i) delibera il versamento di contribuzioni integrative;
l) delibera lo scioglimento dell’Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con finalità analoghe, anche per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 662/96.
Le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
In deroga a quanto sopra previsto non occorre delibera assembleare, né altra formalità alcuna , per le modifiche del presente statuto qualora consti il consenso, in forma scritta, di tutti gli associati regolarmente iscritti alla data della decisione.
L’assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con modalità delle quali si darà atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.
Comitato Scientifico Didattico
Articolo 21
Il Comitato Scientifico Didattico è composto da tutti i “Soci “Istruttori” in regola con il versamento della quota sociale che non siano sospesi o sottoposti a procedimenti disciplinari dal Collegio dei Probiviri.
Il Comitato Scientifico Didattico è convocato, in via ordinaria, da parte del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata ai suoi membri almeno una settimana prima della data fissata.
Il Comitato Scientifico Didattico può riunirsi ovunque.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Il Comitato Scientifico Didattico può deliberare sia in prima che in seconda convocazione. Il Comitato Scientifico Didattico è validamente costituito in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei componenti e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei membri in carica.
Il Comitato Scientifico Didattico è comunque validamente costituito anche senza preventiva convocazione quando siano presenti tutti i componenti ovvero quando gli stessi siano stati informati della riunione almeno il giorno precedente.
Il Comitato Scientifico Didattico è presieduto da un Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza dal membro più anziano di età anagrafica.
Il membro del Comitato che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Comitato.
Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.
Il Segretario coadiuva il Presidente e durante le riunioni provvede alla redazione del verbale sul Libro verbali del Comitato Scientifico Didattico.
Articolo 22
I compiti del Comitato Scientifico Didattico, nel rispetto delle specifiche individualità e delle competenze dell’assemblea, sono quelli di promuovere, a livello culturale :
- il confronto, la ricerca e lo scambio di informazioni , di contenuti e di metodi;
2. lo sviluppo ed il miglioramento del Socio aderente;
3. ogni utile iniziativa atta all’aggiornamento dei Soci.
Inoltre:
a) propone all’Assemblea una rosa di nominativi per i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
b) Elegge il suo coordinatore.
Articolo 23
Le votazioni all’interno del Comitato Scientifico Didattico avvengono per maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).
Consiglio Direttivo
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo, che rappresenta le differenti tipologie di Soci, è composto da cinque membri eletti, anche tra non Soci, ogni due anni., Il numero dei consiglieri viene stabilito dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal suo Presidente, è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
- a) delibera l’ammissione dei Soci;
- b) cura la tenuta dell’elenco dei Soci;
- c) determina l’ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e lo stato di morosità del Socio;
- d) delibera la convocazione dell’Assemblea nell’ipotesi prevista dall’art. 20 dello statuto;
- e) cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
- f) vigila sull’osservanza del sopraccitato Codice Deontologico e di tutte le altre disposizioni emanate dall’Assemblea in materia di interesse dei Soci;
- g) predispone il programma operativo ed il rendiconto (anche redatto in forma di bilancio) dell’Associazione, consuntivo e preventivo (questi ultimi predisposti dal Tesoriere, se nominato), da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
- h) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione in conformità ai fini statutari;
- i) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi;
- j) promuove la stesura e la modifica dei regolamenti interni e dello statuto.
Il Consiglio Direttivo elegge un vicepresidente, un segretario e ove lo ritenga opportuno un tesoriere. Il segretario compie gli atti di ordinaria amministrazione necessari all’organizzazione dell’Associazione e quelli relativi ai pagamenti ordinari nel caso in cui non sia stato nominato un Tesoriere o non vi provveda il Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
Il singolo Consigliere adempie ad impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.
Il Presidente e il Tesoriere
Articolo 25
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne firma le delibere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione e può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.
In caso di assenza del Presidente, o su delega dello stesso, la rappresentanza dell’Associazione va al Vice-Presidente.
Il Presidente può assumere provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, ove nominato:
- a) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla Legge;
- b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
- c) predispone il rendiconto consuntivo e preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
- d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.
Vice Presidente
Articolo 26
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Direttivo tra i propri componenti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.
Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Il Consiglio direttivo può riunirsi ovunque.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Il Consiglio può deliberare sia in prima che in seconda convocazione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei Consiglieri e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche senza preventiva convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ovvero quando gli stessi siano stati informati della riunione almeno il giorno precedente.
Il Consiglio potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con modalità delle quali si darà atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età anagrafica. Chi presiede il Consiglio nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo il quale provvederà alla sua sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sua sostituzione.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea mentre il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell’Associazione, ed il Tesoriere ove ne sia ravvisata la necessità.
Collegio dei Probi Viri
Articolo 28
Il collegio dei Probi Viri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca sia presente in tutte le attività dell’Associazione.
I compiti del Collegio dei Probi Viri sono i seguenti:
- Intervenire , su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
2. Istruire, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario.
3. Proporre all’Assemblea ai sensi dell’art. 15 del presente statuto, l’esclusione/espulsione e la riammissione dei Soci.
4. In caso di recidiva propone la delibera di esclusione/espulsione dall’Associazione.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre componenti eletti dall’Assemblea e rimane in carica per due anni.
La carica di Probo Viro può essere ricoperta anche da persone esterne all’Associazione.
Revisori dei Conti
Articolo 29
Il Revisore o il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Direttivo . Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Associazione nonché esegue periodici riscontri di cassa e verifica i bilanci consuntivi e di previsione dell’Associazione .
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli organi direttivi dell’Associazione.
Alla carica di Revisore dei Conti possono essere elette anche persone esterne all’Associazione, in ogni caso il revisore deve essere scelto fra esperti in materia contabile e giuridico-amministrativa, e deve risultare iscritto all’albo dei Revisori contabili; egli potrà avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni di un collaboratore qualificato specializzato nella revisione .
Libri sociali e i registri contabili
Articolo 30
I libri sociali e i registri contabili dell’Associazione sono:
1) libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ;
2) libro giornale della contabilità sociale;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni pagina anche mediante sigla .
Esercizi sociali
Articolo 31
Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Bilancio
Articolo 32
Il Consiglio Direttivo, o quando nominato il Tesoriere, predispone un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell’Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria.
Il Bilancio o rendiconto sarà costituito in forma libera, sarà strutturato in stato patrimoniale e conto economico, nel rispetto dei principi di buona tecnica contabile, corredato dalla relazione del Consiglio direttivo e sarà redatto comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito “web” dell’Associazione almeno due giorni prima dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Patrimonio
Articolo 33
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Tale importo formato dalle quote associative e dagli avanzi di gestione, potrà essere incrementato dalle quote associative, delle contribuzioni integrative e dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione e dai beni acquistati con tali somme; inoltre è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il Patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione previsti dal presente statuto.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altre entrate derivanti dalle attività statutarie, e da liberalità;
b) quote associative ed eventuali quote integrative;
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) entrate derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate; nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Durata dell’Associazione e Scioglimento e Estinzione
Articolo 34
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga ai sensi dell’art.3 del presente statuto.
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e l’attribuzione dei poteri allo stesso verranno deliberati dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata dei 2/3, anche in deroga alle maggioranze previste dall’art. 20, qualora si ritengano esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
Esaurita la liquidazione il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe che verrà indicata nell’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento.
Clausola finale
Articolo 35
Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno i Regolamenti, il Codice Deontologico e le leggi vigenti in materia.